Superbonus 110%: rischi penali per opere non ultimate

La Terza Sezione Penale della Cassazione delinea l’ambito di operatività del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti nelle condotte di chi fruisce del “Superbonus 110%”. 

​L’approdo cui pervengono gli Ermellini nella sentenza n. 42012 del 08 novembre 2022 è che la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi.​Pertanto, al cospetto di una incompleta e parziale esecuzione dei lavori,  non possono essere emesse fatture “in acconto”, dunque prima della definitiva realizzazione dei lavori; in caso contrario, le stesse devono considerarsi false e le operazioni inesistenti.


Con queste motivazioni, la Suprema Corte ha cassato il ricorso proposto da due amministratori di società avverso il rigetto della propria istanza di riesame del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Foggia, relativamente ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 8, d.lgs. 74/2000; art. 640 cpv n. 1, c.p.).
Secondo la pronuncia qui esaminata, non vi sono dubbi sulla sussistenza del fumus del delitto de quo, atteso che l’emissione delle false fatture commerciali ha avuto la funzione di simulare l’esistenza delle relative spese sostenute e creare così fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione

Dunque, sussiste il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nel congegno fraudolento messo in opera dagli indagati, i quali, nel caso di specie, utilizzando società a loro riferibili, e abusando del regime di detrazioni fiscali, introdotto allo scopo di favorire la ripresa economica nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, hanno tratto profitto illecito dalla creazione e successiva cessione a terzi di crediti di imposta inesistenti.
Peraltro, le fatture emesse dalle due società erano tutte fatture di acconto, dunque relative a lavori da completare, con la conseguenza che i notevoli importi già fatturati e di per sé incongruenti avrebbero costituito solo una parte del valore complessivo.

 
La Corte, tuttavia, opera un doveroso distinguo: resta lecito anticipare i pagamenti per lavori ancora da eseguire, ma solo quando si tratta di portare la spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Discorso diverso se si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura. 

Questa opportunità, infatti è consentita a fine lavori oppure a “stato di avanzamento” (SAL) previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico che attesti l’avvenuta esecuzione di una porzione dei lavori agevolabili, che nel caso del Superbonus 110% deve essere di almeno 30%, e fatta salva la congruità delle spese sostenute.



Avv. Gianluca Ferrari

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