Sull’esistenza del bene ambiente “in quanto tale”

Alla luce delle ultime modifiche di rango costituzionale, esiste adesso un diritto soggettivo all’ambiente? Quale sarebbe il bene giuridico oggetto della tutela? Da tempo il diritto alla salute, oltre che come diritto alla vita ed alla incolumità fisica, si configura anche come diritto ad un ambiente salubre. La Corte Costituzionale, con la pronuncia del 30 dicembre 1987 n. 641, ha affermato che l’ambiente è un bene immateriale unitario, formato da varie componenti che possono costituire singolarmente oggetto di cura e di tutela. Un bene giuridico composto, oggetto di specifiche situazioni giuridico soggettive, che non escludono un rilevo giuridico autonomo delle singole componenti. Come confermato dalla Corte Costituzionale, l’ambiente unitariamente considerato è un bene ontologicamente diverso dagli elementi che lo compongono, in quanto in quanto gli stessi non devono essere considerati nella loro dimensione statica, quanto piuttosto dinamica, come singoli beni potenzialmente rientranti in autonome situazioni soggettive. Ambiente in senso giuridico è dunque un insieme che comprende vari beni o valori, quali la flora, la fauna, il suolo, l’acqua. Ancora oggi, per l’orientamento maggioritario, è difficile configurare un vero e proprio diritto soggettivo all’ambiente per i singoli individui, trattandosi piuttosto del dovere dei singoli e delle collettività di non danneggiare il bene ambiente, anzi di tutelarlo. Sono invece titolari di situazioni giuridiche attive senza alcun dubbio gli enti territoriali e le associazioni ambientalistiche. Le norme legittimano comunque, alla luce delle novità intervenute, anche i singoli privati ad agire di fronte al giudice a tutela di quelle che sono comunque situazioni soggettive a tutti gli effetti. Ai sensi della direttiva 2004/35/Ce per danno deve intendersi il deterioramento in confronto alle condizioni originarie provocato a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria b) alle acque interne mediante azioni che incidano in modo significativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi anche indiretti sulla salute umana. Come è ben noto, la recente entrata della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell’articolo 9 della Costituzione, introducendo anche il concetto di tutela degli animali, ha apportato un cambiamento quantomeno formale nel testo più importante del nostro sistema giuridico. Nell’articolo 41, si specifica adesso che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente. Cosa cambia però realmente, da un punto di vista giuridico e pratico, con l’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione? Ora la tutela ambientale è inserita tra i principi fondamentali, quindi, diviene perno della Repubblica italiana (la menzione dell’art. 117 definiva solo le competenze legislative tra Stato e Regioni), anche se dal punto di vista pratico il cambiamento è certo più sfumato perché la Corte costituzionale aveva già fatto rientrare nell’art. 9 la tutela dell’ambiente in via interpretativa. La vera novità risiede nella riserva di legge dello Stato, che è chiamata a disciplinare le forme e i modi di tutela degli animali. Adesso, solo con legge si potranno costruire forme di protezione e tutela per questi esseri. Introdurre l’ambiente tra i principi fondamentali crea poi un vincolo talmente esplicito, che non c’è possibilità d’interpretazione ambigua da parte del legislatore o della giurisprudenza: in qualunque bilanciamento tra diritti e principi bisognerà tenere conto di questa particolare posizione che la tutela ambientale ora riveste in Costituzione. Stella polare del nuovo stato di cose, la pronuncia della Corte di Cassazione Sez III Penale n. 32498 del 5.9.22, per la quale il delitto di inquinamento ambientale è un reato di danno che non tutela la salute pubblica, ma l’ambiente in quanto tale.


Avv. Fabio Punzi  

VS Studio Legale Associato

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