Sorpreso con 100 gr. di HASHISH: è un fatto di lieve entità

Non può escludersi la fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento al solo dato quantitativo di stupefacente sequestrato, senza valorizzare cioè anche gli altri indici previsti dalla legge, come qualità, mezzi, modalità, circostanze dell'azione dai quali è possibile dedurre la minore o maggiore offensività penale della condotta.

Si è espressa così la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (45061/22) che, nell'accogliere il ricorso proposto da un imputato sorpreso con circa 100 grammi lordi di hashish (34% grado di principio attivo), si è richiamata alla consolidata giurisprudenza di legittimità, tra cui la più recente pronuncia delle Sezioni Unite "Murolo", secondo la quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

Proprio ai medesimi principi di diritto si era appellato il ricorrente, condannato in primo e secondo grado per la fattispecie più grave del reato di cui all'art 73. Con un unico motivo di gravame, egli lamentava l'eccessivo rilievo attribuito dalla Corte d'Appello, ai fini dell'esclusione della tenuità del fatto, alle dosi singole astrattamente ricavabili dalla quantità di hashish che gli era stata sequestrata (circa 1.351), violando così il giudizio di offensività richiesto dalla norma. Tesi difensiva che ha trovato pieno accoglimento nella pronuncia in oggetto, la quale ha ricordato come il numero di dosi medie singole ricavabili indica unicamente la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente.

Si tratta - continua la Suprema Corte a proposito delle dosi medie - di una "nozione introdotta al fine di giungere all'individuazione del quantitativo soglia rilevante per la presunzione di uso personale dello stupefacente, ma non può essere utilizzata per stabilire il quantitativo di dosi concretamente destinate allo spaccio, atteso che queste hanno normalmente un contenuto anche notevolmente superiore di principio attivo, come dimostrato dalla casistica giudiziaria."

Pertanto, chiarito che l'elemento ponderale non può costituire - al di là dei casi di particolare pregnanza dello stesso - l'unico elemento per riconoscere od escludere il fatto lieve, la Corte ha dovuto però riconoscere come tale aspetto sia uno di quelli che maggiormente incide sul giudizio in ordine all'art. 73, comma 5. 

A tal fine, procede ad esporre i parametri oggettivi elaborati su base statistica dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta Sezione Penale, utili ad individuare le soglie ponderali che consentono di ritenere il fatto lieve: sulla base di tale verifica è risultato che, per i seguenti quantitativi, vi è una prevalenza di sentenze che ritengono il reato di lieve entità:
- 23,66 g per la cocaina;
- 28,4 g per l'eroina;
- 108,3 g per la marijuana;
- 101,5 g per l'hashish.

La Corte ha l'accortezza di ribadire come la valutazione complessiva della tenuità del fatto debba essere pur sempre svolta valorizzando tutti gli elementi della fattispecie, salvo nelle ipotesi di assenza di specifici indici della offensività del fatto; nel qual caso, un dato quantitativo pur elaborato su base statistica può assumere una valenza di per sé decisiva.

Applicando tale principio al caso di specie, la Corte evidenzia come il quantitativo sequestrato, pari a circa 100 gr. di hashish, rientra appieno in quel valore soglia che, dalla giurisprudenza prevalente è stato ricondotto nell'ambito del fatto lieve, qualificabile nel cosiddetto piccolo spaccio.


Avv. Gianluca Ferrari

VS Studio Legale Associato

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