Si può chiedere la “messa alla prova” una seconda volta?

Si potrà chiedere la sospensione del processo con messa alla prova anche se questa era già stata concessa una prima volta, ma solo quando i reati, pur contestati in diversi procedimenti, siano stati commessi con un’unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso: è questo il principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 174 del 23 giugno 2022, dep. il 12 luglio 2022 (Pres. Amato, Rel. Viganò) con cui la stessa ha ampliato nuovamente l’ambito di applicazione dell’istituto della messa alla prova, dichiarando parzialmente illegittimo l’art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova qualora si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

​La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Bologna per violazione dell’art. 3 Cost. allorché l’art. 168-bis, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non possa essere concessa più di una volta - non prevede che l’imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso in altri procedimenti penali.
Nel caso sottoposto al giudice delle leggi, un imputato, dopo essere stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti in modica quantità, aveva chiesto e ottenuto la messa alla prova con la sospensione del processo. Dopo l’esito positivo della messa alla prova, era stato rinviato a giudizio per altri episodi di cessione di stupefacenti compiuti in periodi più o meno contestuali all’arresto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso e dunque costituenti un unico reato continuato con quello precedentemente contestato. L’imputato, trattandosi di reato per il quale è astrattamente concedibile il beneficio de quo, aveva quindi chiesto nuovamente la messa alla prova, ma la richiesta non era stata accolta dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna perché stando a quanto espressamente stabilito dalla rubrica dell’articolo 168-bis, quarto comma, del Codice penale è preclusa la concessione della messa alla prova per più di una volta. Il giudice a quo si era dunque rivolto alla Consulta, ritenendo violato l’art. 3 della Costituzione.
La Consulta, pertanto, ritenendo fondata la questione di legittimità, non ha potuto che rilevare “l’irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso vengano contestati nell’ambito di un unico procedimento, nel quale egli ha la possibilità di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, e l’imputato nei cui confronti l’azione penale venga inizialmente esercitata solo in relazione ad alcuni di tali reati, e che si veda contestare gli altri, per effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero o di altre evenienze processuali, nell’ambito di un diverso procedimento, dopo che egli abbia già avuto accesso alla messa alla prova. Questo secondo imputato si trova così nell’impossibilità di ottenere una seconda volta il beneficio, cui avrebbe invece potuto accedere ove tutti i reati gli fossero stati contestati in un unico procedimento”.


L’imputato potrà, dunque, essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui, in un distinto procedimento, si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso, al fine così di assicurare un trattamento sanzionatorio unitario ed un percorso di risocializzazione anch’esso unitario ed efficace, come richiesto dall’istituto della messa alla prova.
Nel secondo giudizio, conclude la Corte Costituzionale “spetterà al giudice, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., una nuova valutazione dell’idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputato. In tale valutazione non potrà non tenersi conto – per un verso – della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, e – per altro verso – del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova. Nel caso poi in cui ritenga di poter concedere nuovamente il beneficio, il giudice stabilirà la durata del periodo aggiuntivo di messa alla prova, comunque entro i limiti complessivi indicati dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., valorizzando opportunamente il percorso già compiuto, alla luce dell’esigenza – sottesa al sistema – di apprestare una risposta sanzionatoria sostanzialmente unitaria rispetto a tutti i reati in concorso formale o commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso”.

Avv. Gianluca Ferrari


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