RINUNCIA AL MANTENIMENTO? HAI DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 2843 del 16.09.2022) si è pronunciata sul diritto della ex moglie all’assegno divorzile nel caso in cui, in sede di divorzio, abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

Secondo quanto stabilito dall’art. 5, co. 6, L. 898/1970, l’assegno divorzile rappresenta il contributo economico disposto dal Giudice, a favore di uno dei due coniugi, quando quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.

La quantificazione dell’assegno divorzile, considerata la sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, tiene conto di parametri diretti al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Pertanto, qualora in sede di divorzio uno dei due coniugi ne abbia i requisiti, il Giudice dovrà disporre un assegno divorzile e, ciò, anche nell’ipotesi in cui lo stesso coniuge abbia rinunciato all’assegno di mantenimento in sede di separazione.

Infatti, gli accordi raggiunti in sede di divorzio non possono in alcun modo vincolare la decisione del Giudice riguardo al regime giuridico – patrimoniale degli ex coniugi, tanto più quando il successivo mutamento della situazione patrimoniale di una delle due parti possa giustificarne la richiesta di corresponsione a carico dell’altra.

Sottolinea la suprema Corte infine che, data la natura indisponibile dei diritti in materia matrimoniale ex art. 160 c.c., gli accordi con i quali i coniugi disciplinano il regime giuridico – patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illeceità della causa.

Il giudice, conseguentemente non può tenerne conto ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, non potendo essere limitato da qualsivoglia accordo precedente anche se cristallizzato in sede di separazione consensuale.

Avv. Cinzia Morello

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