La Corte Costituzionale, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale monocratico di Monza con ordinanza 27 maggio 2021, ha ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, stabilendo che - ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute – perde valenza probatoria il solo modello 770, essendo invece necessaria l’evidenza delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate. Il Governo non avrebbe potuto introdurre una nuova fattispecie penale, prima non prevista, così violando anche il principio di stretta legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. Dalla citata dichiarazione di illegittimità costituzionale discende, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha inserito nella rubrica del reato previsto dall’art. 10-bis le parole «dovute o». FONTI NORMATIVE
In concreto, per rispondere del delitto previsto dall'art. 10 bis d.lvo 74/2000 (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate) la sola dichiarazione del modello 770, da cui risultino ritenute non versate dal sostituto, non basterà di per sé a provare la condotta criminosa, dovendo oramai il mancato versamento, per un importo superiore alla soglia di punibilità (euro 150.000,00 per ciascun periodo di imposta), necessariamente riguardare le ritenute certificate; al contempo, il mancato versamento delle ritenute, risultanti dalla dichiarazione, in assenza di fatti idonei a provare l’avvenuto rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituirà d’ora in avanti illecito amministrativo tributario.
Con la sentenza in oggetto, depositata il 14 luglio 2022, la Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato ha dichiarato illegittimo l’art. 7, comma 1, lettera 7 b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) – nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; sia, conseguentemente, lo stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato, nella parte in cui prevede la rilevanza penale di omessi versamenti di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.
Nel giudizio a quo l’imputato doveva rispondere del delitto di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione in relazione a un fatto commesso il 15 settembre 2016 e, dunque, successivo al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015, e con imposta evasa per un ammontare complessivo superiore alla soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice. Il Tribunale ordinario di Monza, in composizione monocratica, rimetteva la questione al giudice delle leggi, ritenendo che l’ampliamento della fattispecie incriminatrice del delitto di omesso versamento delle ritenute, di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, rappresentasse una violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost.: a parere del giudice rimettente, infatti, tale disposizione non trovava alcuna copertura nella delega conferita al Governo a procedere alla «revisione del sistema sanzionatorio penale tributario»
Le argomentazioni del rimettente sono apparse fondate alla Corte, la quale ha ritenuto che la disposizione censurata abbia introdotto, di fatto, una nuova fattispecie di reato, nel senso che ha previsto come condotta penalmente perseguibile ciò che prima costituiva un illecito
amministrativo tributario.
In conclusione, la sentenza n. 175/2022 ha notevolmente ridotto la soglia di punibilità e ripristinato il regime antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015 che aveva introdotto la disciplina oggetto del sindacato di legittimità, riportando il mancato versamento delle ritenute, di cui non vi è la prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, alla stregua di un illecito amministrativo tributario.
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Avv. Gianluca Ferrari
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