Ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale

La Protezione Speciale è una particolare categoria di permesso di soggiorno garantita ai richiedenti asilo già presenti in Italia che non possono beneficiare della protezione internazionale, ma che in presenza di ben determinati requisiti hanno comunque diritto a una forma di protezione. Tale permesso ha una validità di due anni, è rinnovabile, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro. Consente, inoltre, di viaggiare e di tornare nel proprio Paese d’origine, sebbene per un periodo limitato.
L’accesso a questa particolare forma di protezione rappresenta solo un’alternativa rispetto all’ipotesi costituita dalla presentazione, in via principale, di una istanza di protezione internazionale ai Collegi territoriali e si colloca nell’ottica della piena autonomia del cittadino straniero nel decidere se eventualmente intraprendere il percorso “tradizionale” di accesso alla protezione internazionale.

L’istituto della Protezione Speciale, ex art. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008, è stato riformato dal D.L 21 ottobre 2020, n. 130, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 173 che ha sostanzialmente modificato i c.d. decreti sicurezza, meglio noti come “decreti Salvini”.
Per mezzo delle modifiche normative apportate dalla legge n. 173/20 è stato così novellato l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, e ne è stato affidato il chiarimento dei suoi contenuti a due circolari della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, trasmesse ai presidenti delle commissioni territoriali rispettivamente in data 19 luglio 2021 e 03 gennaio 2022, che ci apprestiamo qui di seguito ad esporre.

COME PRESENTARE RICHIESTA DI PROTEZIONE SPECIALE
Precisa il primo parere della Commissione Nazionale che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.2 TUI, come modificato dalla legge n. 173/20, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale può avvenire tramite due distinti percorsi amministrativi:


1.   Presentazione della domanda direttamente al Questore.
Si tratta in questo caso di un procedimento ad hoc, del tutto autonomo e distinto dalla procedura di protezione internazionale, la cui titolarità è rimessa alle Questure e in cui le Commissioni territoriali rivestono una determinante funzione decisionale, essendo chiamate ad esprimere un parere obbligatorio e vincolante in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19 comma 1 e 1.1 del TUI. I Collegi sono infatti ritenuti dal legislatore i soggetti deputati a valutare le esigenze di tutela dei diritti umani, ruolo che in questa sede esercitano mediante una funzione consultiva. In breve, il Questore non decide autonomamente sulle domande che gli sono rivolte, ma deve attivare un sub-procedimento trasmettendo la richiesta, comprensiva di tutti i documenti utili, per un parere alla Commissione territorialmente competente.
Occorre aggiungere che la scelta dello straniero di accedere a questo specifico canale, può condurre ad un ulteriore esito: la citata Circolare del 19 luglio 2021, volta a chiarire ai presidenti delle commissioni territoriali le modifiche normative introdotte dalla legge 173/2020, ha espressamente statuito che il Collegio territoriale, alla luce degli elementi presentati a fondamento dell’istanza da parte dell’interessato, laddove rinvenisse la presenza di elementi che potrebbero condurre al riconoscimento in una forma di protezione internazionale, nell’esprimere il parere circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19, comma 1 e 1.1 del TUI, dovrà altresì rappresentare tale circostanza alla Questura, al fine di consentirle di informare l’istante circa la possibilità di presentare domanda di asilo. Dunque, non è escluso che coloro i quali, pur scegliendo il canale diretto con i Questori per l’ottenimento di una protezione “meno intensa”, quale è quella c.d. speciale, possano ottenere invece una forma di protezione internazionale, ricorrendone i presupposti a giudizio delle Commissioni.

2.    Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale
Tale forma di accesso alla protezione speciale ha natura residuale e si sviluppa all’interno della procedura di richiesta di asilo, allorché i Collegi una volta negato il riconoscimento delle due opzioni previste dalla protezione internazionale (status di rifugiato politico e protezione sussidiaria) e ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 19, co. 1 e co. 1.1. D.Lgs. 286/98, trasmettono gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno biennale recante la dicitura “protezione speciale”.


QUANDO PRESENTARE RICHIESTA DI PROTEZIONE SPECIALE
1.    Dopo la decisione definitiva di rigetto della protezione internazionale
Ricalcando esattamente la disciplina in tema di proposizione di istanze reiterate ai sensi dell’art 29 d.l.vo 28 gennaio 2008, n. 25, al richiedente è riconosciuto il diritto di presentare domanda di protezione speciale anche dopo che si sia concluso negativamente il procedimento di esame di una prima domanda di asilo, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale; in questo caso è bene sapere che senza addurre elementi o risultanze nuovi riconducibili ai presupposti per l’attribuzione della qualifica di beneficiario della protezione speciale, alla sua domanda verrà dato parere negativo da parte dei Collegi territoriali. Le nuove richieste, pertanto, dovranno inderogabilmente contenere concreti e documentati elementi di novità rispetto alle precedenti istanze, a meno che questa risulti fondata su elementi a suo tempo prodotti dall’interessato nell’ambito di una pregressa procedura di protezione internazionale già esaminata alla luce della normativa precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 130/20: in tali ipotesi, gli elementi ritenuti in precedenza non idonei andranno valutati alla luce dei nuovi presupposti previsti dal TUI.

2.    In pendenza di richiesta protezione internazionale o di ricorso giurisdizionale
Nel caso in cui un cittadino straniero presenti un’istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente presso la Questura, ex art. 19, comma 1.2, secondo periodo del TUI., e abbia già formalizzato un’istanza di protezione internazionale sulla quale la competente Commissione territoriale non si sia ancora pronunciata, la Commissione Nazionale ha evidenziato nel suo secondo parere che l’istanza presentata in Questura deve ritenersi “assorbita” nella procedura di protezione internazionale precedentemente avviata. Al richiedente viene così assicurata la stessa immediata valutazione da parte di una Commissione territoriale sui presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1.TUI, salvo il riconoscimento della più ampia protezione internazionale.
La Questura informerà l’interessato che, essendo già in corso una procedura di protezione internazionale davanti alla competente Commissione territoriale, l’istanza presentata non potrà essere considerata ammissibile, specificando che la documentazione che egli ritenga di produrre a sostegno della propria domanda sarà integralmente e prontamente trasmessa alla Commissione per la sua valutazione.

Altra modalità di presentazione diretta di istanza di protezione speciale in Questura è prevista anche al momento in cui la procedura di protezione internazionale avviata in precedenza sia in fase di contenzioso davanti alle sezioni specializzate dei Tribunali (con l’unica eccezione dei giudizi di rinvio dalla Cassazione): in questo caso, la Commissione riterrà l’istanza ammissibile, aprendo un procedimento del tutto distinto dal contezioso già avviato dinanzi al giudice di merito.

CHI HA DIRITTO ALLA PROTEZIONE SPECIALE
Abbiamo più volte rilevato come la L. 173/20 sia intervenuta, ampliandone il contenuto, sul tessuto normativo dell’art. 19 d.lgs. 286/98, il quale ai commi 1 e 1.1 enuncia le condizioni di inespellibilità dello straniero dal territorio italiano, fondando il principio c.d. di non refoulement.
Tale principio fornisce ai Collegi territoriali, chiamati a esprimere un parere vincolante, gli strumenti utili alla valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dal momento che è fatto divieto di espulsione e respingimento verso uno Stato in cui:


1.    Lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (quest’ultimo riguarda i casi di violenze e vessazioni subite nei Paesi di transito come ad es. la Libia)

2.    Vi sono fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o internazionali cui deve attenersi lo Stato italiano. Nella valutazione di tali motivi si deve tener conto anche dell’esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani

3.    Sussistono fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero.
Tale specifica norma è stata introdotta nel nostro ordinamento per garantire l’attuazione del dettato dell’art. 8 CEDU, di guisa che la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di Strasburgo, nel delineare i contenuti e la portata di tale diritto, costituisce elemento centrale cui i Collegi territoriali sono chiamati a fare riferimento. Alla luce di detta giurisprudenza, la nozione di vita privata abbraccia molteplici aspetti dell’identità sia fisica che sociale della persona e non è limitata alla “sfera intima”, dovendo invece il rispetto della vita privata ricomprendere il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di natura professionale e commerciale. I parametri cui fare riferimento saranno, pertanto, l’effettivo inserimento sociale in Italia del richiedente (ad es. lavoro, formazione scolastica, partecipazione ad associazioni e alla vita pubblica) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, esistenza di legami personali, non solo con familiari in senso stretto, potendosi ricomprendere, altresì, la rete di relazioni culturali o sociali instaurate che comportino, in caso di rimpatrio, uno sradicamento e una lesione dell’incolumità e dignità personale.


QUALI DOCUMENTI PRESENTARE IN QUESTURA
Se la Protezione Speciale viene riconosciuta dalla Commissione o dal Tribunale al termine del procedimento volto ad ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria:

•    Decisione della Commissione che ha riconosciuto la protezione speciale (o del Tribunale, se il riconoscimento è avvenuto da parte del Giudice a seguito di ricorso)
•    Passaporto o titolo di viaggio
•    Certificato di residenza anagrafica o Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/98
•    4 Fotografie formato tessera
•    Pagamento bollettino postale da 30,46€
•    Marca da bollo da 16€


Se l’istanza di Protezione Speciale è presentata direttamente al Questore:

•    4 Fotografie formato tessera
•    Marca da bollo da 16€
•    Pagamento bollettino postale da 80,46€
•    Certificato di residenza anagrafica o Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/98
•    Allegati integrativi e documentazione a supporto
•    Passaporto/titolo di viaggio o documento equipollente idoneo all’identificazione del richiedente (l’assenza di passaporto non è di per sé motivo ostativo alla ricezione della domanda di protezione speciale da parte della Questura)


Avv. Gianluca Ferrari​​

VS Studio Legale Associato

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