Ostacolare i rapporti padre-figlio è reato

La condotta della madre di un minore che, all’insaputa dell’altro coniuge, si trasferisce all’estero e in località sconosciuta, commette il reato di cui all’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) in quanto atto fraudolento volto a sottrarsi agli obblighi stabiliti dal giudice civile sul diritto alle visite del genitore non affidatario: si è espressa così la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione sul ricorso proposto da una imputata per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che confermava la condanna emessa dal Giudice di prime cure all’esito del giudizio abbreviato.

​La contestazione mossa all’imputata era di aver eluso il provvedimento del giudice civile, il quale stabiliva il diritto di visita alla figlia minorenne da parte del padre di quest’ultima (genitore non affidatario), essendosi trasferita con la bambina prima in altra località in provincia di Udine e infine in Slovenia, ostacolando attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede del suddetto provvedimento i rapporti tra il padre e la figlia.
Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, percorrono i principi di diritto già sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388 c.p., la condotta elusiva deve essere connotata da un componente di artificio, inganno menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese della controparte (Sez. U, n. 12213 del 21.12.17, dep. 2018, Vuocolo, Rv. 272171).

 
In applicazione del suddetto principio, il mero inadempimento degli obblighi del Tribunale – chiariscono ancora le Sezioni Unite - non integra il reato di cui articolo 388, secondo comma, codice penale, occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolato attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in malafede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell'obbligo.
Pertanto, a parere della Suprema Corte, è configurabile nel caso di specie - essendosi la donna trasferita in autonomia all'estero all'insaputa del padre della bambina e in una località a questo sconosciuta - il reato previsto dall’articolo 388 del codice penale, ma a patto che l’inadempimento sia in mala fede e non frutto di una mera inosservanza dell’obbligo di consentire il diritto di visita.
Nei motivi proposti per mezzo del proprio difensore, la madre, d’altro canto, sosteneva che il trasferimento si era reso necessario dalla temporanea difficoltà di trovare un luogo di soggiorno e allo scopo di proteggere la minore dai comportamenti pregiudizievoli assunti dal padre della minore, spesso in stato di alterazione alcolica. Il trasferimento, inoltre, non avrebbe comunque impedito a questi di visitare la figlia.
A tal proposito, la difesa si richiamava ai principi della Convenzione dell’Aja per quanto riguarda il diritto di trasferimento all'estero del genitore affidatario.

Orbene, a parere della Suprema Corte, pur ammettendo che la Convenzione dell'Aja attribuisce al genitore affidatario il diritto di poter stabilire la propria residenza all'estero, non può fare a meno di riconoscere come una tale decisione sia destinata ad incidere negativamente sui rapporti dell'altro genitore non affidatario, la cui garanzia di visita risulta indubbiamente affievolita; per tale ragione, egli può esigere quindi che sia garantita l'effettività del proprio diritto di visita attraverso una definizione nuova delle sue modalità.
Nel caso di specie, la donna aveva nascosto il trasferimento anche a tutte le figure istituzionali coinvolte nella vicenda per la tutela dell’interesse della bambina, così facendo aveva sradicato la figlia dal suo ambiente di riferimento, tanto che il Tribunale l’aveva affidata al Comune di residenza. Tale condotta si configura quindi come fraudolenta, non potendosi ritenere giustificabile per il fatto di aver agito nell'interesse della minore: l'imputata, infatti, avrebbe ben potuto, prima di trasferirsi, rivolgersi al giudice civile per modificare o sospendere le condizioni di visita stabilite fino a quel momento, la stessa però non lo ha fatto, ma ha assunto decisioni del tutto arbitrarie e pregiudizievoli anche per la minore per ostacolare in modo fraudolento l'esercizio di visita da parte del genitore non affidatario.

Avv. Gianluca Ferrari

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