Offese su Facebook: quando l'utente è responsabile dei suoi post

In tema di delitto di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, co. 3 c.p.), nella specie commesso attraverso lo strumento di Facebook, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, affermando il principio di diritto secondo cui: l'omessa denuncia del c.d. "furto di identità" da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post offensivi, costituisce valido elemento indiziario per ritenere penalmente responsabile l'utente intestatario del profilo.

Alle necessità, ravvisate in questi anni dai difensori, di giungere ad una corretta affermazione di responsabilità solo a seguito di valutazione di criteri più severi, quali in primis la verifica dell’”indirizzo IP” associabile al profilo avente il nickname da cui sono state divulgate le espressioni diffamatorie, i giudici della V Sezione penale della Suprema Corte (sent. n. 37070/2022) hanno risposto identificando nei proprietari degli account i soggetti responsabili delle frasi offensive, a prescindere dalla possibilità che queste siano state effettivamente scritte da terze persone.

Secondo gli Ermellini, infatti, criteri logici e condivise massime di esperienza, portano a intendere il profilo come personale e ad esclusivo utilizzo dell'autore che ne risulta proprietario.

Viceversa, dalla denuncia all'autorità giudiziaria di un eventuale utilizzo abusivo del proprio profilo Facebook si potrebbero trarre elementi di rilievo per affermare l'estraneità ai fatti da parte dell'utente incriminato; verrebbe a mancare, cioè, la prova certa che questi abbia personalmente scritto il messaggio dal contenuto diffamatorio.

Ebbene, assai raramente elementi come l'indirizzo IP (usato per identificare in modo univoco un dispositivo appartenente a una rete locale) vengono acquisiti nel corso indagini preliminari, e meno ancora considerati nel corso dell’istruttoria dibattimentale, impedendo così al Tribunale di valutare circostanze imprescindibili ai fini di una corretta affermazione di responsabilità in capo all'imputato,
Riteniamo, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, che siffatti accertamenti risultino, invece, doverosi in ragione della natura intrinseca del reato di cui all'art. 595, co. 3 c.p.; reato che implica una condotta di difficile attribuzione ad un soggetto determinato, proprio perché prevede che sia posto in essere non personalmente, ma attraverso lo strumento di un account Facebook, di fatto accessibile facilmente da chiunque abbia in mano il dispositivo che risulti già “loggato” al social network (per cui non sono richieste le credenziali di accesso).

Avv. Gianluca Ferrari

VS Studio Legale Associato

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