Prendiamo spunto da un caso concreto trattato dal nostro studio legale per approfondire la complessa tematica delle conseguenze penali di chi dichiara falsamente ad un pubblico ufficiale il possesso di un titolo di studio (in questo caso un diploma di scuola superiore) in realtà mai conseguito. La materia si inserisce nell'ambito della disciplina del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000); l'imputato, difatti, veniva chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione all’art. 483 c.p., per avere falsamente dichiarato al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di avere smarrito il diploma di maturità originale conseguito nell’anno scolastico 2001/2002 presso una scuola paritaria della città. La Pubblica Accusa addebitava all'imputato la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, la cui punibilità è perseguita ai sensi del codice penale all’art. 483 c.p., norma penale in bianco che funge, in tale circostanza, da risposta sanzionatoria alla fattispecie di cui all’art. 76 del prefato DPR, ai sensi del quale: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Si è, pertanto, arrivati a presupporre in capo all'imputato la violazione dell’onere di attestare la verità, avendo questi falsamente asserito in un atto pubblico (istanza rilascio certificato sostitutivo) l’avvenuto smarrimento del diploma, in realtà mai effettivamente conseguito, incidendo così sulle garanzie di certezza e di fede pubblica che il legislatore ha inteso tutelare attraverso il richiamo effettuato dall’art. 76 DPR 445/2000. 1) MANCANZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO IN RELAZIONE AL REATO DI CUI ALL’ART. 483 C.P. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale l'imputato ha avuto modo di spiegare come il conseguimento del diploma di maturità presso la scuola paritaria in oggetto sia avvenuto a seguito di lezioni in presenza da lui regolarmente frequentate e al superamento con profitto degli esami di maturità nell’anno scolastico 2001/2002. Ciò implica che l'imputato, all'epoca, era effettivamente in possesso di una copia originale del suo diploma di maturità, da lui regolarmente conseguito e che egli riteneva, in assoluta buona fede, dotato di pieno valore legale. 2) IPOTESI DI FALSO INNOCUO O IMPOSSIBILE Sebbene la fattispecie punita ai sensi dell’art. 483 c.p. si configuri quale reato di pericolo, non può essere ignorata la circostanza che il reato di falso è, in ogni caso, funzionale al raggiungimento di un obiettivo specifico, il quale compensa il rischio della sua consumazione. Secondo la dottrina maggioritaria è da ritenersi innocuo il falso che risulti concretamente inoffensivo rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma. Astrattamente, dunque, la condotta sarebbe idonea ad integrare il falso, tuttavia, nella realtà materiale, non è in grado di compromettere l'interesse salvaguardato dalla disposizione codicistica. Da questo ormai granitico orientamento giurisprudenziale non può che discendere (a voler sposare la tesi accusatoria), che le false informazioni sul possesso del titolo scolastico fossero comunque inidonee all’ottenimento di alcun beneficio in capo all'imputato, fosse pure il rilascio di un semplice certificato sostitutivo, non essendo il diploma mai stato conseguito realmente dal medesimo. La mancata titolarità di siffatto titolo di studio non avrebbe mai potuto determinare, neppure in astratto, il rilascio del certificato sostitutivo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, che non può rilasciare alcun certificato senza avviare i preventivi controlli. Contattaci per immediata assistenza legale. Avv. Gianluca Ferrari
Ebbene, a seguito delle doverose verifiche avviate dalla P.A., si riteneva appurato che l'istante non aveva mai conseguito il titolo di studio di cui chiedeva il rilascio di un certificato sostitutivo e che motivava con l'avvenuto smarrimento dell'originale. Difatti, nel caso di specie, e da ciò l’Accusa faceva discendere l’ipotesi delittuosa, la falsa dichiarazione che l’odierno imputato avrebbe rilasciato ad un pubblico ufficiale sarebbe contenuta nell’istanza da questi depositata presso l’Ufficio Scolastico Regionale, volta ad ottenere il rilascio di certificato sostitutivo del diploma di maturità, avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell’originale (cfr. art.187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione).
Tuttavia, gli elementi probatori raccolti non sono stati sufficienti per accertare oltre ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità penale, che è giustamente apparsa al giudicante del tutto carente dell’elemento soggettivo (dolo generico) previsto dallo norma penale incriminatrice.
La buona fede di quanto da lui asserito nel corso dell'esame era comprovata dall’avvenuta immatricolazione presso una facoltà dell’Università degli Studi, anno accademico 2006/2007; siffatta immatricolazione, all’epoca, non avrebbe potuto avere luogo in assenza del deposito in segreteria della copia originale del diploma di maturità cui erano tenute le matricole all’atto dell’iscrizione all’Università: non erano, infatti, ancora entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (dPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011), introdotte il 01.01.2012 e volte a sostituire con autocertificazione (dichiarazione sostitutiva del certificato) il possesso di qualità personali e fatti, come ad es. il titolo di studio e gli esami sostenuti (cfr. art. 46 co. 1, lett. m DPR 445/2000).
Pertanto, la sua condotta appariva limpidamente connotata dalla totale assenza di dolo, inteso nella sua accezione generica di coscienza e volontà di rendere ad un pubblico ufficiale dichiarazioni non corrispondenti al vero, e dunque non sanzionabile penalmente, atteso che l'imputato, per quanto a sua conoscenza, possedeva effettivamente il titolo di studio, che gli aveva già consentito, peraltro, l’iscrizione all’università e lo svolgimento di attività lavorativa, ma la cui copia conforme era stata successivamente smarrita.
«Nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica. Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico». (Cass. n. 47601/14).
L’intenzione dell’odierno imputato di richiedere la copia di un diploma mai realmente conseguito, appare, dunque, priva di qualsivoglia logica in funzione dell’ottenimento di effetti favorevoli e, altresì, di concreti pericoli per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, stante la già citata entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (dPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011), introdotte il 1 gennaio 2012.
A tal proposito, la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive", ha ulteriormente precisato come a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012, dunque, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.
Ciò sta a significare che l’odierno imputato ben avrebbe potuto, pur ipoteticamente consapevole di essere privo di alcun diploma di maturità, procedere più agevolmente a rendere false dichiarazioni con una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000, come previsto dalle attuali norme, rischiando al più un controllo a campione, anziché procedere ad un’istanza priva di effetti giuridici.
Volendosi, pertanto, attenere rigorosamente al criterio di offensività, non potrà che concludersi per una prognosi di non punibilità, configurandosi la condotta dell’imputato come ipotesi di falso innocuo o impossibile, risultando concretamente inoffensivo rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma.