A quali condizioni è possibile richiedere la chiusura anticipata di una procedura esecutiva per infruttuosità della vendita? Risulta utile fare riferimento a un caso di studio, inerente una procedura diretta alla vendita forzata di un immobile, inizialmente stimato per un valore di 120.000 euro, ripetutamente ridotto tra le diverse aste, con conseguente notevole deprezzamento tra tentativi infruttuosi e aggiudicazioni non andate a buon fine, fino a scendere al prezzo di 46.000,00 euro. Il compendio rischiava un ulteriore deprezzamento, con grave vulnus delle ragioni del debitore rispetto al ceto creditizio. In un caso del genere, una opposizione con richiesta di chiusura anticipata della procedura per infruttuosità della vendita ex art. 164 bis disp. Att. c.p.c. è ammissibile, essendo fondata su fatti sopravvenuti. In tali circostanze, peraltro, il prezzo è ormai talmente basso da risultare del tutto inidoneo a soddisfare le pretese dei creditori. L’art. 164 bis disp. Att. c.p.c. stabilisce che “quando risulta che non è più possibile un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo” ciò in via del tutto indipendente dalla volontà del creditore. Tale disposizione tutela l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo esecutivo ex art. 111 Cost. comma 2, nonché quello privato alla fruttuosità della esecuzione e quello del debitore a non subire una esecuzione che diventi ingiusta. Laddove il bene non abbia suscitato un interesse di mercato rilevante, nonostante molteplici esperimenti di vendita anche a prezzi modesti, posto che una prosecuzione dei tentativi di vendita non consentirebbe comunque un soddisfacimento ragionevole dei creditori, la Corte di Cassazione Civile Sez. III 10.6.20 n. 1116 ha chiarito che “la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art 164 bis disp. Att. C.p.c. ricorre e va disposta dove invano applicati o tentati gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità del bene pignorato risulti, in base a un giudizio prognostico basato su dati oggettivi, che la somma ricavabile nei successivi sviluppi possa dare luogo a un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati”.