I Centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE), secondo la nuova denominazione assunta con il decreto-legge 13 del 2017 (art. 19, comma 1), sono luoghi dove il cittadino straniero viene trattenuto provvisoriamente in attesa che svenga data esecuzione a un provvedimento di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998). Avv. Gianluca Ferrari
Come riporta il citato art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione, ciò avviene quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento; in questi casi il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per quello che viene definito impropriamente il “tempo strettamente necessario” (equivalente a 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni, ma in casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni) presso il CPR più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L’aspetto più controverso di questa forma di trattenimento attiene al fatto che lo straniero, malgrado non abbia consumato alcun reato, si trova ad essere sottoposto ad una vera e propria detenzione, seppure amministrativa, subendo gli effetti di un provvedimento incidente sulla libertà personale al pari dell’esecuzione di una misura cautelare coercitiva e, al pari di questa, soggetta al principio della riserva assoluta di legge, come previsto dall’articolo 13 della Costituzione.
Il trattenimento in esame, pertanto, soggiace all’osservanza di stringenti termini e sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13 TUI e una volta adottato dal questore deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria: deve essere, infatti, adottato con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, e comunicato dal questore entro le 48 ore dall’adozione al Giudice di Pace territorialmente il quale, se ricorrono i presupposti previsti dall’art 13 TUI, ne dispone la convalida con decreto entro le successive 48 ore.
L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; lo straniero è ammesso di diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e ha la facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice che procede.
Se al termine dell’udienza il giudice non convalida il trattenimento in CPR, dispone la liberazione dello straniero; viceversa, la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 30 giorni con possibilità di ulteriori proroghe disposte dal giudice di pace su richiesta del questore, per un periodo massimo di 90 giorni, sebbene in casi di particolare difficoltà tale termine possa estendersi a 180 giorni.
Il 15 giugno 2022 il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ha diramato ai Prefetti dove hanno sede i CPR una circolare esplicativa della direttiva recante “Criteri per l’organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”, adottata con decreto del Ministro dell’Interno in data 19 maggio 2022, volta ad innalzare gli standard di tutela dei trattenuti.
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