Guida al permesso di soggiorno “per cure mediche”

Di permesso di soggiorno per cure mediche si inizia a parlare in epoca D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n. 132 (c.d. “decreto Salvini”), allorché il legislatore ebbe per alcuni il merito, per altri il demerito, di abrogare la previsione normativa della protezione umanitaria, di cui all’art. 5 comma 6 D.Lgs 286/98, sostituendola con un ventaglio di permessi di soggiorno temporanei che aderissero a più stringenti criteri di tipicità. Tra questi, figurava il permesso per cure mediche disciplinato dall’art. 19 comma 2 lett. d-bis D.lgs. 286/98, quale diretta espressione del diritto alla salute garantito ad ogni individuo da un ampio novero di fonti sovranazionali e dalla stessa Costituzione italiana all’ art. 32.


CHI NE HA DIRITTO E QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE

Con la successiva legge 173/20, l’art 19 del Testo Unico Immigrazione ha subito importanti modificazioni che hanno ridisegnato, in primis, la cornice normativa della Protezione Speciale, ma per ciò che qui più interessa, vale a dire la disciplina del rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche, il novellato comma 2 lett. d-bis dell’art 19 TUI ha esteso il divieto di espulsione:

  • ​Agli stranieri irregolari che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi
    patologie
  • La locuzione “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie” non si riferisce a oneri dimostrativi da parte del soggetto interessato circa la riconducibilità a un preciso elenco di sintomi o patologie, lasciando al contempo ampio spazio alla discrezionalità decisionale dei Collegi. Purtuttavia, la disposizione codicistica richiede, a supporto della domanda di rilascio del permesso de quo, una idonea documentazione medica che attesti il nesso tra le gravi condizioni patite dal richiedente e un rilevante pregiudizio alla sua salute in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. La suindicata documentazione deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

    Nonostante la formula appaia tanto ampia, quanto arbitraria, lo straniero che risponde a questi determinati criteri necessita indubbiamente di “cure urgenti, comunque essenziali, ancorché continuative” (art 35, co. 3 TUI), potendosi intendere come tali - secondo la definizione contenuta nella circolare del Ministro della Sanità 24.03.2000 n. 5 - “le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)”, e che per effetto di una simile condizione - se rimpatriato – lo stesso si troverebbe a subire un rilevante pregiudizio alla sua salute, a causa della mancanza di possibilità di fruire di tali tipologie di cure mediche nel Paese di origine o di provenienza; oppure quando lo stesso viaggio di rientro potrebbe comportare un concreto rischio di aggravamento.

    CHE CARATTERISTICHE HA IL PERMESSO PER CURE MEDICHE?

    Orbene, in tali ipotesi il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, la cui durata di validità corrisponde al tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno. Sebbene la brevità del titolo, lo stesso è rinnovabile finché persistono le condizioni rappresentate dalla suindicata certificazione medica. È, inoltre, valido solo nel territorio nazionale, ma soprattutto può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. La titolarità di tale permesso comporta l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 286/1998, e consente l’iscrizione anagrafica.

    A CHI AVANZARE RICHIESTA

    La circolare esplicativa della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, datata 19 luglio 2021 e
    incentrata sul contenuto delle modiche normative introdotte dalla L. 173/20, ha avuto cura di
    precisare come il legislatore abbia inserito nell’art 32, co. 3 D.Lgs. n.25/2008 una competenza in
    materia di cure mediche in capo ai Collegi territoriali; al contempo, è stata mantenuta l’attribuzione
    al Questore, ex art. 36 TUI, in materia di ingresso e soggiorno per cure mediche.
    Ciò sta a indicare che il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche può avvenire
    alternativamente
    :

  • Nell’ambito dell’esame di una domanda di protezione internazionale. Ciò avviene a seguito di una valutazione residuale operata dalla Commissione territoriale: all’interno di una procedura volta al riconoscimento della protezione internazionale, ove la Commissione ritenga di scorgere i requisiti di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-bis del Testo Unico Immigrazione, questa trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
  • Presentando apposita domanda al Questore. Il richiedente può scegliere di rivolgere istanza di rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche attraverso il deposito dell’istanza personalmente da parte dell’interessato presso la Questura - Ufficio Immigrazione territorialmente competente, ricalcando la procedura autonoma prevista per la Protezione Speciale: in questo caso il Questore trasmetterà la richiesta la richiesta al Collegio territoriale per un parere vincolante sulla sussistenza o meno dei presupposti previsti dall’art 19 , comma 2, lett. d-bis.
  • 

    ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO

    Oltre la casistica appena riportata, vi sono altri soggetti e motivazioni che giustificano rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche:

  • Cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con un Visto per Cure Mediche e ai loro accompagnatori (art. 36 del D.lgs. n. 286/98)
  • Lo straniero residente all’estero che intende ricevere cure mediche in Italia, nonché l'eventuale accompagnatore, possono rivolgersi alla Rappresentanza consolare italiana nel Paese d’origine per ottenere uno specifico visto di ingresso e, una volta in Italia, richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, all’Ufficio Immigrazione della Questura di competenza il relativo permesso di soggiorno (art. 36 d.lgs. 286/98).

    In questo caso, è necessaria apposita documentazione comprendente:

    • ​documentazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermità;
    • dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (ma accreditata presso il
      Servizio Sanitario Nazionale) che indichi tipo di cura, data di inizio, durata e costo
      presumibile;
    • attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il
      30% del costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, specifica delibera
      regionale o ancora specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell'ambito
      di programmi umanitari;
    • documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento
      del residuo delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, e per il
      rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore.

    Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di visto per cure mediche ex art 36 TUI consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma non permette la conversione in permesso per motivi di lavoro. Inoltre, non consente l’iscrizione al SSN e di conseguenza le prestazioni sanitarie sono a carico del paziente. Infine, hanno diritto al titolo di soggiorno per cure mediche:

    • Le donne straniere in stato di gravidanza, presenti irregolarmente in Italia, e il marito convivente (art. 19 comma 2 lett. d), D.lgs. n. 286/98).
      

    La durata del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. d) del TUI va dal periodo precedente al parto ai sei mesi successivi. Al padre del nascituro viene, altresì, garantito un permesso di soggiorno per la medesima durata. Non permette la conversione in motivi di lavoro, ma permette quella in permesso per motivi familiari. L’iscrizione al SSN è consentita fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.


    Avv. Gianluca Ferrari

    VS Studio Legale Associato

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