False dichiarazioni sul Reddito di cittadinanza

Va esclusa la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal soggetto richiedente il reddito di cittadinanza quando manca il collegamento funzionale tra quelle condotte e l'indebita percezione della misura.​Con la sentenza n. 29910/2022, la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribaltato l’orientamento dominante affermato dai giudici di legittimità, secondo cui il reato, previsto dall’art. 7, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, era integrato automaticamente per il solo fatto che il richiedente forniva false indicazioni od ometteva di rendere informazioni dovute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio.

Si riteneva, secondo tale linea ermeneutica disconosciuta dalla sentenza in oggetto, che il dato caratterizzante la tipicità del fatto penalmente rilevante risiedesse nella violazione del patto di leale collaborazione tra cittadini e Stato, basato sulle regole e i limiti che consentono di ritenere meritevoli di sostegno e aiuto specifiche categorie “deboli” della comunità. In questa prospettiva, già il dato della consapevole omissione di comunicazioni inerenti la condizione reddituale del richiedente, al pari dell'invio di dati e notizie non rispondenti al vero, costituirebbe di per sé condotta suscettibile di esporre a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.


Giungono, invece, a nuova e opposta conclusione i supremi giudici della seconda sezione, i quali dal canto loro ritengono di avere così operato una lettura più aderente ai canoni costituzionali e alle norme che disciplinano il sistema dei controlli: ad avviso del collegio, occorre valutare la fattispecie incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, pertanto la condotta dell’agente è punibile solo se questa abbia concretamente inciso sulla rappresentazione, falsata e astrattamente idonea ad attribuirgli il possesso di requisiti mancanti per fruire della misura in esame. Il che porta ad escludere che le condotte con cui si rappresenti una situazione difforme da quella reale, senza però incidere sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico, siano passibili di sanzione penale.
Il dato letterale contenuto nella norma che sanziona il rilascio e l'utilizzazione di false dichiarazioni o documenti in sede di richiesta per il riconoscimento del Rdc (art. 7, comma 1, I. 26/2019) descrive, infatti, l'elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva ("al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3").
La finalizzazione della condotta, continua il passaggio della sentenza, non può ridursi alla verifica dell'atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto agente, indipendentemente dall'idoneità della condotta nel perseguire l'obiettivo descritto dalla norma (cioè l'indebito ottenimento della prestazione) risultando più in linea con una concezione del principio di offensività la lettura della fattispecie incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, dovendosi perciò escludere la rilevanza penale delle condotte commissive od omissive se non c’è un collegamento funzionale con la percezione indebita del reddito.
La lettura descritta risulta, inoltre, coerente con una delle funzioni tipiche del ricorso da parte del legislatore alla configurazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo specifico, ossia quella di restringere l'ambito della punibilità rispetto a categorie di fatti che l'ordinamento già sanziona penalmente, attraverso fattispecie quali il falso ideologico o le false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale.

Avv. Gianluca Ferrari


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