Dimissioni Volontarie, dimissioni per Giusta Causa e Disoccupazione

Quando un lavoratore decide di interrompere il contratto di lavoro normalmente rassegna le DIMISSIONI VOLONTARIE.

Questo tipo di scelta influisce sull’eventuale percezione dell’indennità di disoccupazione, denominata NASPI dal 2015. Infatti per potere percepire questo tipo di beneficio è necessario che lo stato di disoccupazione sia involontario. Per tale motivo onde evitare la perdita di tali benefici è opportuno procedere con le dimissioni per Giusta Causa, ossia nel caso in cui le dimissioni non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore; ma siano indotte da comportamenti del datore di lavoro, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.

Esempi di Giusta causa di dimissioni sono:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999).
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • mobbing, intendendosi per tale la lesione dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi

Attenzione però, nel tentativo di poter accedere alla disoccupazione, quindi per lasciare il lavoro senza dare le dimissioni e poi prendere la NASPI, qualche lavoratore potrebbe pensare di attuare dei comportamenti volti a farsi licenziare. In questi casi bisogna però tenere in debito conto che a seconda del tipo di lavoro e contratto individuale o nel CCNL, il datore di lavoro potrebbe pretendere un risarcimento dal lavoratore, oltre che trattenergli l’indennità di preavviso, atteso che parte della NASPI è alimentata da un contributo annuale del datore di lavoro.

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