L'indennità di accompagnamento è quel beneficio economico erogabile a richiesta a tutti quei soggetti, indipendentemente dall’età, pertanto anche minorenni e dai redditi, nei cui confronti siano state accertate alternativamente: - patologie fisiche e/o psichiche altamente invalidanti o mutilazioni che, abbiano determinato al soggetto richiedente un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di un accompagnatore - una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Tuttavia tale prestazione seppur riconosciuta non può essere erogata nel caso comunque nei periodi i cui il beneficiario sia ricoverato per periodi di lunga degenza (oltre 30 giorni) in un istituto a titolo gratuito. Gli importi dell’indennità variano ogni anno e gli ultimi sono stati i seguenti: Per l’anno 2022 € 525,17 Per l’anno 2021 € 522,10 Per l’anno 2020 € 520,29 Per l’anno2019 € 517,84 Per l’anno 2018 € 516,35 Per l’anno 2017 € 515,43 Per l’anno 2016 € 512,34 Per l’anno 2015 € 507,49 Per l’anno 2014 € 504,07 Per l’anno 2013 € 499,27 Per l’anno 2012 € 492,97 Importi riconosciuti per 12 mensilità. Tale prestazione proprio per la sua natura indennitaria è compatibile e cumulabile con altri redditi esempio pensione d’inabilità civile, pensione e le indennità per i ciechi totali o parziali, pensione o indennità di comunicazione per i sordi ecc. di qualunque importo. Solo per i soggetti minori titolari dell’indennità di frequenza (per dieci mensilità) l’indennità di accompagnamento non è cumulabile ma può essere percepita in opzione come trattamento economico più favorevole, senza perdere il diritto in caso di revisione dello status invalidante. Avv. Claudia Nicotra