Chiedere che la propria domanda di riconoscimento della protezione internazionale sia esaminata nuovamente dalla Commissione territoriale, dopo un primo rigetto, è un diritto che ogni straniero in Italia può esercitare pur nella consapevolezza di alcuni limiti: Difatti, la direttiva 2013/32/UE, da cui deriva la suindicata previsione normativa dell’art. 29 del d.lgs. n. 25/2008, esonera gli Stati membri dell’Unione Europea dall’esaminare ulteriormente nel merito una domanda che appaia “reiterata”, dunque identica alla precedente secondo i già citati requisiti, ma non prima di aver proceduto ad un esame preliminare sull’ammissibilità della nuova domanda. La declaratoria di inammissibilità, pertanto, non opera in maniera automatica, essendo gli organismi territoriali sempre tenuti a sottoporre ogni singola domanda pervenuta presso la Questura a una verifica introduttiva dei requisiti necessari a procedere all’eventuale esame nel merito. Leggi l'infografica e contattaci per ricevere immediata assistenza legale Avv. Gianluca Ferrari
Dalla lettura dell’articolo 29 del d.lgs. n. 25/2008, rubricato “Casi di inammissibilità della domanda”, appare infatti di assoluta chiarezza come la Commissione territoriale possa dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale se “il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine".
Pertanto, il richiedente deve sapere che se decide di presentare una seconda domanda, dopo che sia concluso negativamente il procedimento di esame di una prima domanda di asilo, sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale, senza però addurre elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare l’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, la sua domanda sarà giudicata inammissibile.
È fondamentale, quindi, (se si vuole superare positivamente il vaglio preliminare di ammissibilità) allegare sempre alla nuova domanda di protezione internazionale elementi nuovi, cioè non già esaminati nel precedente procedimento dinanzi alla Commissione e al Giudice di merito, e relativi a inediti elementi di valutazione sulle condizioni personali del richiedente o sulla situazione del suo Paese di origine che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.
In sostanza, i nuovi elementi richiesti dall’art. 29 del d.lgs. n. 25/2008, comma 1, lett. b) vanno intesi sia come fatti nuovi costitutivi del diritto alla protezione stessa (persecuzione, danno grave), anche avvenuti successivamente al rigetto della prima domanda, sia come nuovi elementi probatori a supporto della versione dei fatti prospettata dal richiedente, pur già esistenti al momento della formalizzazione della prima domanda, ma non tempestivamente prodotti senza colpa da parte del richiedente (anche dovuta a un impedimento di carattere psicologico o morale).
Superato l’esame preliminare di ammissibilità, il richiedente sarà convocato per un nuovo colloquio personale svolto in modo ordinario, finalizzato ad esaminare la sua domanda nel merito.