Caduta del pedone su marciapiede dissestato

Quando si parla di “strada”, in un contesto urbano, tale nozione deve essere intesa in senso ampio, dunque comprendendo sicuramente i marciapiedi destinati al traffico pedonale. Il marciapiede è considerato dalla legge come una cosa “potenzialmente pericolosa” e dunque costituisce una potenziale fonte di responsabilità per danni. L’Ente pubblico, in quanto proprietario o gestore, ne è il custode e deve mantenerla in modo da prevenire i rischi e far sì che essa non rappresenti fonte pericolo effettivo. Il Comune evita la sua responsabilità per danni se dimostra che il pericolo era evidente e poteva essere individuato ed evitato con l’ordinaria diligenza ed attenzione da parte di chi percorre la strada. Il criterio principale stabilito dalla legge è dunque la dovuta diligenza da parte di entrambi. Il Comune deve mettere a disposizione la strada ed il marciapiede in condizioni non pericolose, le persone che li percorrono devono farlo correttamente e con la dovuta attenzione. Quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più determinante deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Che sulla strada vi fosse un ostacolo “prevedibile ed evitabile” non implica però logicamente che l’evento lesivo si sia verificato per fatto e colpa del danneggiato che non l’ha previsto né evitato. Tale circostanza implica piuttosto la presa d’atto che si è verificato un evento eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res alla cui prevenzione il Comune era istituzionalmente tenuto, predisponendo, ad esempio, idonea segnaletica. La maggior cautela che si impone al danneggiato nel passaggio su un luogo oggettivamente pericoloso, anche transitando in un punto in cui il rischio di caduta sia concreto, non può spingersi sino al rovesciamento dell’onere probatorio, teorizzando cioè che il pedone transiti “a suo rischio e pericolo”. Ciò vale anche su un luogo che il pedone conosce, magari abitando in zona, escludendosi che egli debba dell’esser caduto, fornendo la prova di non esser stato disattento o incauto. Tale impostazione verrebbe infatti a vanificare la connotazione oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., imputata in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade, nel caso di specie istituzionalmente, nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità. Il proprietario, concessionario o gestore della strada per evitare di dover pagare il risarcimento richiesto dovrà dimostrare di aver provveduto alla regolare manutenzione, pulizia e gestione strutturale del marciapiede e verificato periodicamente l’efficienza e la necessità di interventi, nonché di aver apposto la segnaletica prescritta in caso di lavori di manutenzione in corso su quel tratto. Solo questo, potrà dimostrare che l’evento caduta è stato dovuto ad altre cause non imputabili all’Ente, in modo che la presenza del marciapiede non rappresenti più la causa dell’incidente, ma soltanto l’occasione del suo verificarsi. Avv. Fabio Punzi

VS Studio Legale Associato

Hai bisogno di una consulenza?

Contattaci al numero

(+39) 091 5086873

info@professiolex.it

·

Si riceve su appuntamento dalle 9,00/13,00 - 16,00/19,00