Dopo la separazione o un divorzio, il coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento può ridurre autonomamente l'importo, anche per brevi periodi? La recentissima sentenza n. 43032/2022, depositata l'11 novembre 2022 dalla Sesta Sezione Penale della Cassazione, si è pronunciata in merito alla specifica questione relativa al reato di cui all'art. 570 bis c.p.. In breve: "non è riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice". Nel caso di specie, la Corte di legittimità è stata chiamata a decidere sulla contestazione, mossa all'imputato e confermata nei due precedenti gradi di giudizio, di: "aver violato gli obblighi di natura economica stabiliti dal giudice in sede di separazione coniugale per il mantenimento dei figli minori, omettendo di versare, almeno in parte, la somma mensile di euro 400, dal gennaio 2016 al dicembre 2017". Nel dissentire dalla condanna e dalla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di appello, l'uomo formulava le sue doglianze difensive davanti ai supremi giudici rilevando come in realtà, pur a fronte di una riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento dovuto, egli avesse garantito in maniera continuativa vitto e alloggio ai propri figli; rilevava, altresì, come la ex moglie avesse ricevuto denaro sia dallo stesso imputato, che dalla madre di costui. Pertanto, il sia pur parziale inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno a favore della ex moglie e dei figli era da attribuirsi alle gravi difficoltà economiche dallo stesso vissute a seguito di un periodo di disoccupazione involontaria; circostanza, questa, che non aveva, però, impedito all'imputato di continuare a prendersi cura della famiglia con i mezzi a sua disposizione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso dell'imputato, confermando così la condanna per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. decisa in appello. In particolare, in ordine alla rilevanza dello stato di disoccupazione, i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità imponevano all'imputato di dimostrare la sua condizione di assoluta impossibilità ad adempiere. Ha trovato, inoltre, condivisione, da parte degli Ermellini, il richiamo al costante orientamento che configura il reato in esame anche in presenza di pagamenti ridotti o parziali da parte del coniuge obbligato, al quale "non è riconosciuto un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione" già disposta dal giudice in sede di separazione o divorzio. Avv. Gianluca Ferrari Via Giotto n. 78, Palermo 091 2733998 - 340 0874167