Parte ricorrente è stata chiamata a dimostrare il proprio concreto e attuale pregiudizio, al fine di ottenere la revoca o riforma del Decreto di Trasferimento emesso in seno alla Procedura esecutiva immobiliare, in un caso di versamenti anomali su fondo spese della procedura. L’interesse a che la procedura di aggiudicazione si sviluppi nel pieno rispetto delle norme di legge, a garanzia della trasparenza e della partecipazione equa di tutte la parti alle varie fasi del procedimento, è garanzia che si troverebbe al contrario ad essere gravemente vulnerata nel caso dovessero ammettersi anomalie insanabili dei versamenti, come quelle incorse nel caso di specie. Per tali ragioni, l’interesse della parte sussiste su più profili, con particolare riferimento ad una procedura che sia trasparente e che metta tutti i partecipanti nelle condizioni di seguirne i vari passaggi. L'art. 585, co. I c.p.c. prevede che: "L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento." Il corretto versamento del prezzo costituisce il presupposto necessario perché il Giudice dell'esecuzione possa perfezionare la compravendita della proprietà dell'immobile espropriato e pronunciare, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., il decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato. Corretto versamento del prezzo vuol dire che l'aggiudicatario deve versare il prezzo di aggiudicazione integralmente, nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza di vendita In alcun modo, si ribadisce, può derogarsi al tenore normativo, laddove specificatamente vengono impartite istruzioni, termini e modalità per il compiuto perfezionamento dei pagamenti. Conseguenzialmente, il Giudice dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c.. Nel caso di specie, il professionista delegato, con irrituale istanza c.d. “istanza di autorizzazione alla cancelleria allo storno delle somme”, rappresentava al Tribunale la circostanza che l’intero importo seppur per differenti causali fosse stato erroneamente versato nel libretto di deposito intestato alla procedura esecutiva e relativo alle spese accessorie dovute dall’aggiudicatario per il trasferimento del cespite. Pertanto, sulla scorta delle circostanze per come narrate e documentalmente provate dal medesimo professionista delegato, è evidente l’inottemperanza in cui è incorso l’aggiudicatario in sede di concreta esecuzione delle prescrizioni di cui all’avviso di vendita perché non versava l’assegno di saldo residuo prezzo. Da ciò la nullità radicale e derivata delle operazioni di vendita, di aggiudicazione, di emissione del Decreto di Trasferimento, avvenuta in assenza della prova del pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario nei termini di legge, quietanza che, ancorché ipoteticamente prodotta successivamente non potrebbe avere effetti riparatori di sanatoria su una procedura viziata ab origine. In pratica, il professionista, eccedendo i poteri a lui conferiti con la delega dal G.E., ha in concreto fatto confluire sullo stesso conto, importi aventi diversa imputazione, creando una iniziale promiscuità che ha reso più difficoltosa e meno trasparente la gestione della procedura, tant’è che questi è stato costretto a richiedere al Giudice lo storno delle somme relative a residuo prezzo su un conto diverso. Detta istanza di storno, è stata contestata in seno all’opposizione per la sua irritualità all’interno della procedura di emissione del decreto, perché non prevista da alcuna norma giuridica. Avv. Fabio Punzi