Ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo va dichiarato inammissibile qualora non indichi le ragioni dell’urgenza e della strumentalità con l’azione di merito, come previste dal comma 1 dell’art. 696 c.p.c. e dall’art. 693 c.p.c., richiamato dalla precedente norma. Le ragioni d’urgenza vanno indicate al fine di consentire al Giudice di valutare la necessità di procedere con rito sommario anziché a cognizione piena. Il rito ex art. 696 e ss cpc limita le ragioni di difesa del soggetto convenuto e tale compressione è giustificata, nel bilanciamento degli interessi, dalle ragioni d’urgenza. Se tale urgenza, però, non è sussistente, non è consentito restringere, senza giustificazione, i diritti del convenuto e, pertanto, si dovrà procedere con rito ordinario. Le varie corti di merito concordano nel ritenere che la richiesta di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. deve contenere l’indicazione, oltre che delle ragioni d’urgenza che rendono necessaria l’assunzione preventiva delle prove, anche della domanda di merito cui l’atto è finalizzato; altrimenti l’istanza è inammissibile. In difetto dei presupposti di legge il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e deve provvedersi alla regolamentazione delle spese di lite secondo i criteri interpretativi della recente ordinanza della Suprema Corte ( cass 26573 / 2018) “ In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto”. Tale stato di cose induce a riflettere con particolare attenzione sulla disinvoltura, spesso eccessiva, che porta a ricorrere a strumenti processuali tali da comprimere oltremodo le esigenze della difesa. Il processo è fondato sul principio del contraddittorio, che può essere “delimitato” solo nel momento in cui il bilanciamento richiesto dalle ragioni di urgenza induca a individuare tale via come la sola percorribile, pena un grave danno alle esigenze di parte ricorrente. Mai, pertanto, esigenze di speditezza non sorrette dai presupposti richiesti, potranno giustificare “scorciatoie” lesive del fondamentale diritto a svolgere compiutamente la propria difesa.
Avv. Fabio Punzi

VS Studio Legale Associato

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