L’affidamento cd. paritetico o paritario può definirsi come un affidamento condiviso con previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con entrambi i genitori e, quindi, un affidamento che possa garantire al minore stesso di trascorrere egual tempo con papà e mamma. In una società orientata sempre più verso la parità di genere ed in cui i papà, soprattutto i più giovani, si occupano dei propri figli con la stessa cura, attenzione, dedizione e disponibilità, in termini di tempo, di una madre, non può che auspicarsi l’applicazione più diffusa di tale principio. Nella valutazione di ogni singolo caso concreto e nella considerazione di diversi fattori quali l’età del minore, il lavoro, la residenza più o meno vicina dei genitori, ecc., un tale regime di affidamento gioverebbe sia ai genitori che ai figli, tanto più che oggi si assiste ad un capovolgimento di ruoli. Infatti, gran parte delle donne, sempre più impegnate nel lavoro o in altre attività personali, delegano ai papà compiti e attività che, fino a qualche tempo fa, erano di esclusiva competenza delle mamme. Da non sottovalutare poi l’aspetto economico poiché l’affidamento condiviso, con collocamento paritario del minore, consentirebbe l’applicazione anche del cd. mantenimento diretto, per cui entrambi i genitori potrebbero provvedere alle esigenze e alle spese ordinarie del minore direttamente, senza alcun trasferimento di denaro da un genitore all’altro e, quindi, senza la previsione di un assegno di mantenimento. Evidentemente, anche tale aspetto richiede la valutazione specifica di ogni fattispecie concreta. Nonostante gli aspetti positivi appena elencati, i tribunali italiani, a parte alcune rarissime eccezioni, sono ancora molto restii ad applicare il principio dell’affidamento paritario e del mantenimento diretto e ciò anche quando le condizioni lo consentirebbero. Come prospettato nelle Linee guida per la sezione famiglia del Tribunale di Brindisi del 30.3.2017, per ridurre la divaricazione tra legge e prassi, sarebbe opportuno orientare i Tribunali verso una lettura delle norme sull’affidamento che sia più in linea con la dottrina, la normativa internazionale, l’orientamento dell’Unione Europea e delle Convenzioni alle quali l’Italia stessa ha aderito (Risoluzione n.2079/2015 Consiglio d’Europa). Avv. Cinzia Florinda Morello